D.P.R. 09.05.1994, n. 487
Capo II - Concorsi unici
1. Per gli uffici aventi sede in determinate regioni, compartimenti o province, sono banditi, per i posti ivi disponibili, concorsi circoscrizionali per l'accesso ai profili professionali di qualifica o categoria, fatta salva la facoltà di parteciparvi per tutti i cittadini.
2. Le prove di esami dei concorsi si possono svolgere in sedi decentrate, qualora il numero dei concorrenti lo renda necessario. 32
In tema di decentramento delle sedi di concorso si veda la direttiva PCM 26.02.2002
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