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Decreto legge 16.05.1994, n. 293

Disciplina della proroga degli organi amministrativi. (G.U. 18.05.1994, n. 114)

Art. 2 - Scadenza e ricostituzione degli organi

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

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