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Sentenza Corte Costituzionale 01.01.1994, n. 338

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Sentenza: nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, terzo e quinto comma, 7, primo e settimo comma e 8 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 (Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promossi con ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, notificati il 2 ed il 1o settembre 1993, depositati in cancelleria il 9 e l'11 settembre successivi ed iscritti ai nn. 46 e 51 del registro ricorsi 1993.

Omissis

Ritenuto in fatto

Con due distinti ricorsi le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale in via principale di alcune disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 (Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), impugnando, in particolare, la Regione Emilia-Romagna gli artt. 1, terzo comma; 2, primo, secondo e terzo comma;3, secondo comma; 6, terzo e quinto comma; 7, primo e settimo comma;8, primo comma; la Regione Lombardia gli artt. 1, 2, 3, 6, quinto comma; 7, settimo comma; 8; evocando come parametro, entrambe, gli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione ed assumendo la Regione Emilia-Romagna il contrasto anche con l'art. 119 della Costituzione.

Ad avviso delle ricorrenti, il decreto legislativo n. 269 del 1993 si discosta dalla finalità della legge delega (legge n.421 del 1992), il cui scopo consisteva nel "rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni" (art. 1, primo comma, lettera h), e realizza invece un processo di accentramento e di sottrazione alle regioni di potestà ad esse spettanti, già trasferite, in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Il risultato complessivo della disciplina sarebbe quello di trasformare in organismi di pertinenza esclusivamente statale istitut

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