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Legge 14.01.1994, n. 20

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. (G.U. 14.01.1994, n. 10)

Art. 4 - Autonomia finanziaria

1. La Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese. 26

2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

26

L'art. 3, commi 62 e 63, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), al fine di consentire alla Corte dei conti il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali ad essa affidate dalla stessa legge finanziaria 2008 in materia di controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti pubblici, nonchè il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, ha stabilito quanto segue: "Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della medesima Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici e i servizi della Corte. Il presidente della Corte dei conti formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni d

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