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Legge 14.01.1994, n. 20

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. (G.U. 14.01.1994, n. 10)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 2 - Giudizi di conto 10

1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

10

Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera e), dell'Allegato 3), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

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