Legge 14.01.1994, n. 19
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1993, N. 453.
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "sono istituite" sono inserite le seguenti: "ove non già esistenti";
al comma 3, dopo le parole: "A tutte le sezioni" sono inserite le seguenti: ", comprese quelle già istituite,";
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Della ricezione dei fascicoli e' data comunicazione alle parti interessate e ai difensori costituiti, a cura della segreteria della sezione";
al comma 5, primo periodo, la parola: "Contro" e' sostituita dalla seguente: "Avverso" e le parole: "cinque magistrati" sono sostituite dalle seguenti: "tre magistrati";
al comma 7, secondo periodo, le parole: "sette magistrati" sono sostituite dalle seguenti: "cinque magistrati";
al comma 8, terzo periodo, le parole: "1 luglio 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1995".
All'articolo 2, comma 2, le parole da: "vice procuratore generale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "procuratore regionale".
All'articolo 3 è soppresso.
L'articolo 4 è soppresso.
All'articolo 5:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nello stesso termine il presunto responsabile puo' chiedere di essere sentito personalmente";
al comma 6, alla lettera b), sono soppresse le parole: ", nelle forme previste dal codice di procedura civile".
All'articolo 6:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4- bis, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezi
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.