Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371
TITOLO II - Operazioni di competenza del provveditore agli studi
 
  
1. La funzione del docente è incompatibile con altro rapporto di impiego di ruolo e non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, con l'esercizio del commercio o dell'industria, con impieghi alle dipendenze di privati, nonché con le funzioni di direttore, gestore o amministratore di scuole o convitti privati.
2. L'eventuale nomina spettante agli aspiranti che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente comma verrà conferita con l'avvertenza che essa è subordinata alla contestuale opzione per l'ufficio di insegnante e alla conseguente rinuncia al posto occupato o all'attività esercitata.
3. Per i docenti di ruolo e per i docenti aventi titolo al mantenimento in servizio, l'accettazione di una nuova nomina comporta la contestuale cessazione di diritto dal ruolo e dal posto precedentemente occupato.
4. I docenti non di ruolo con retribuzione base equiparata a quella dei professori di ruolo di prima nomina non possono assumere né conservare l'insegnamento in scuole non statali (36).
5. I docenti che prestano servizio in un grado di scuola non possono di norma prestare servizio contemporaneamente in scuole e istituti di altro grado, fatta salva la possibilità di prestare supplenze temporanee nelle scuole medie e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei limiti e secondo le modalità previste al successivo art. 21 comma 11.
6. Il docente non di ruolo che eserciti una libera professione è tenuto a chiedere l'autorizzazione al capo d'istituto che la concede qualora essa non sia di pregiudizio all'assolvim
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