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Legge 23.12.1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1994, n. 304 - S.O.)

Capo I - Disposizioni in materia previdenziale

Art. 12 - Attività usuranti.

1. Entro il 31 gennaio 1995 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, sarà ridefinito l'elenco delle attività cosidette "usuranti" al fine di ridurre per i lavoratori appartenenti a tali categorie l'età di pensionamento senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

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