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D.P.R. 20.04.1994, n. 349

Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo. (G.U. 08.06.1994, n. 132 - S.O.)

Capo II - Disciplina dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo

Art. 3 - Iniziativa ad istanza di parte

1. L'impiegato civile che abbia contratto infermità o subìto lesioni, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione, presentare domanda scritta all'amministrazione dalla quale direttamente dipende, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica. Il dipendente può allegare alla domanda ogni documento che reputi utile.

2. Con la medesima domanda di cui al comma 1, l'impiegato che, per infermità o lesione contratta per causa di servizio, ha subìto una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 384, richiede la concessione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, se la menomazione si sia manifestata contemporaneamente all'infermità o lesione.

3. L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a 10 anni per invalidità derivanti da parkinsonismo.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche qu

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