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D.P.R. 18.04.1994, n. 777

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O. (G.U. 06.05.1994, n. 104)

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 391 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale.

2. Il diploma del baccellierato internazionale, riconosciuto dall'ufficio del baccellierato internazionale con sede a Ginevra, è riconosciuto sul territorio italiano alla stregua di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado ove ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento.

3. Ai fini dell'iscrizione all'università ed agli altri istituti superiori, il diploma di baccellierato è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria con durata quinquennale. Qualora l'insegnamento della lingua italiana non fosse stato completato dal corso di studi per il quale si è conseguito il diploma suddetto, ai fini dell'immatricolazione è prevista una prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana, le cui modalità verranno definite di volta in volta dalle competenti autorità accademiche.

4. Ai fini del presente regolamento, il Ministero della pubblica istruzione è definito come "Ministero".

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