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D.P.R. 18.04.1994, n. 338

Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri. (G.U. 08.06.1994, n. 132 - S.O.)

Art. 4 - Decreto di incarico e durata dello stesso

1. L'incarico è conferito con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di accettazione.

2. L'incarico è conferito a tempo determinato e non può superare l'anno finanziario.

3. Nel decreto di incarico sono indicati i nominativi dei membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

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