D.P.R. 18.04.1994, n. 338
Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri. (G.U. 08.06.1994, n. 132 - S.O.)
1. L'incarico è conferito con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di accettazione.
2. L'incarico è conferito a tempo determinato e non può superare l'anno finanziario.
3. Nel decreto di incarico sono indicati i nominativi dei membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
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