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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

Capo III - Trattamento giuridico ed economico

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 659 - Aumenti per situazione di famiglia 915 916

1. L'assegno di sede all'estero è aumentato del 20 per cento a favore del personale coniugato, il cui coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per essere considerato fiscalmente a carico. Nel caso in cui il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati, in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali, l'importo della pensione viene detratto dall'aumento per situazione di famiglia.

2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullità, annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.

3. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'assegno di sede commisurato al 5 per cento dell'assegno di sede che nello stesso Paese è previsto per il post

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