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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

Capo II - Situazioni particolari

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 653 - Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale 906 907

1. In mancanza di personale di ruolo possono essere affidati a personale straniero o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni locali, gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla normativa dei paesi dove hanno sede le scuole stesse e non previste nell'ordinamento scolastico italiano.

1-bis. Nell'ambito del contingente di cui al precedente art. 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei r

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