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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

Capo I - Destinazione all'estero

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 643 - Durata massima di permanenza all'estero 891 892

1. La permanenza all'estero non può essere superiore ad un periodo complessivo di 7 anni scolastici.

2. È fatta salva la possibilità di essere ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche previo superamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 640.

3. Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la Scuola europea di Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 1988, n. 213 e all'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988, n. 246.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

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