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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

Capo I - Destinazione all'estero

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 641 - Composizione delle commissioni giudicatrici 889

1. Per il personale da destinare alle istituzioni di cui al comma 15 dell'articolo 640, le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un docente universitario di ruolo o da un ispettore tecnico o, tranne che trattasi di destinare all'estero personale ispettivo, da un preside o da un direttore didattico in servizio.

2. Esse sono costituite da altri quattro membri, di cui due in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, uno appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate e che abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, ed un esperto per materie specifiche. Dette commissioni possono essere integrate con eventuali membri aggregati per l'accertamento di specifici requisiti professionali e linguistici, ai fini dell'espletamento delle funzioni all'estero.

3. In relazione al numero degli aspiranti le commissioni possono essere integrate in modo da costituire sottocommissioni, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni.

4. I componenti delle commissioni che appartengono al personale docente universitario o al personale ispettivo-tecnico, direttivo o docente della scuola materna, elementar

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