Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo I - Istituzione ed ordinamento
Capo II - Scuole ed istituzioni educative statali
[ARTICOLO ABROGATO]
1. L'insegnamento della religione cattolica è impartito in conformità delle disposizioni richiamate dall'articolo 309. Può essere consentito l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.
Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.
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