Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo I - Istituzione ed ordinamento
Capo II - Scuole ed istituzioni educative statali
[ARTICOLO ABROGATO]
1. All'istituzione, alla trasformazione ed alla soppressione delle scuole statali si provvede con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.