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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte IV - Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale

Titolo I - Ordinamento degli uffici e del relativo personale

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 622 - Disposizioni particolari 859

1. Al personale di cui al decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1988, n. 353, continuano ad applicarsi le citate disposizioni legislative.

2. Il Ministero della pubblica istruzione istituisce ed aggiorna annualmente, su segnalazione dei sovrintendenti scolastici regionali, l'elenco degli uffici scolastici provinciali e regionali che, alla data del 1° gennaio risultano carenti di personale rispetto alla pianta organica. Qualora si verifichino carenze di organico a livello provinciale, il Ministro bandisce, con proprio decreto, entro e non oltre la data del 30 marzo di ogni anno, concorsi su base regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per la copertura dei posti vacanti, nel limite richiesto dall'esigenza di non superare l'organico complessivo dell'Amministrazione. Il numero dei posti da mettere a concorso, per le singole province, sarà proporzionale al numero dei posti ivi vacanti. 860

3. Lo svolgimento dei concorsi è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni annualmente fissate dalla legge f

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