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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte IV - Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale

Titolo I - Ordinamento degli uffici e del relativo personale

Art. 619 - Provincia di Bolzano 857

1. A norma dell'articolo 1 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare, media, secondaria superiore e artistica esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'àmbito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti dell'articolo 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

2. Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

3. Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministro della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

4. Per

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