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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte IV - Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale

Titolo I - Ordinamento degli uffici e del relativo personale

Art. 615 - Personale

1. Le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione appartenente alle qualifiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e dal decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1986 n. 78, sono provvisoriamente rideterminate ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e sono successivamente definite ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 853

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

853

Comma abrogato dall'art. 9 del d.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.

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