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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo IV - Norme comuni al personale

Capo II - Trattamento di quiescenza e previdenza

Art. 599 - Trattamento di previdenza 833

1. Ai fini della determinazione del trattamento di previdenza, nonché per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel comma 2 dell'articolo 485, salvo il servizio di docente elementare di ruolo, che è di per sé utile a tali fini.

833

L'art. 3 del d.l. 28.3.1997 n. 79, conv. con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , prevede che il trattamento di fine servizio sia liquidato decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. La corresponsione o pagamento avverrà entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

Nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di

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