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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo IV - Norme comuni al personale

Capo I - Diritti sindacali

Art. 597 - Commissioni provinciali e regionali

1. Presso ogni ufficio provinciale si costituisce una commissione sindacale di cui fa parte un rappresentante per ciascuno dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale direttivo, docente, educativo e amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative. 825

2. Il provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in ordine alle materie sotto indicate, convoca prima la commissione di cui al comma 1 per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i criteri generali ai quali intende attenersi per l'adeguamento dei medesimi per le nomine in ruolo del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la mobilità di detto personale, per la formazione delle graduatorie provinciali del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo per le procedure di conferimento delle supplenze. 826

3. La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti dal provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.

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