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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo III - Personale A.T.A. non di ruolo

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 586 - Ricorsi 814

1. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza annuale.

2. Le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per sé impugnabili.

3. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal provveditore agli studi o da un impiegato dell'ufficio, da lui delegato, con qualifica non inferiore alla VII, che la presiede, da un preside o direttore didattico, da un impiegato della sesta qualifica dell'ufficio scolastico provinciale e da quattro rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Due dei rappresentanti del predetto personale debbono essere, ove possibile, supplenti.

4. Il preside o direttore didattico e l'impiegato della sesta qualifica sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra il personale A.T.A. proposto dai r

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