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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Capo IV - Disciplina 802

Art. 578 - Composizione della commissione di disciplina provinciale 803

1. All'inizio di ogni triennio è costituita, con decreto del provveditore agli studi, una commissione di disciplina provinciale.

2. La commissione di disciplina di cui al comma 1 è presieduta da un preside ed è composta di un direttore didattico di scuola materna o di un direttore didattico di scuola elementare e di un impiegato di qualifica funzionale superiore alla sesta dell'ufficio scolastico, che non sia il capo dell'ufficio stesso, e di due impiegati appartenenti alle qualifiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da impiegati della sesta qualifica dell'ufficio scolastico.

5. Per ciascuno dei membri e per il segretario è nominato un supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito dal rispettivo membro supplente.

6. Qualora durante il triennio i

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