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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Capo IV - Disciplina 798

Art. 576 - Procedimento disciplinare 799

1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 575, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. La censura è inflitta dal provveditore agli studi.

3. Il procedimento per l'irrogazione della censura è quello previsto dall'articolo 101 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Il preside o il direttore didattico è competente a compiere gli accertamenti preliminari del caso e, ove è necessario, rimette gli atti al provveditore agli studi.

5. Il provveditore agli studi, che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare, svolge gli opportuni accertamenti preliminari e contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni.

6. Il provveditore agli studi, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura provvede all'irrogazione della s

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