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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Capo III - Diritti e doveri

Sezione V - Disposizioni particolari

Art. 574 - Responsabilità patrimoniale 794

1. La responsabilità patrimoniale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

2. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi

794

Nell'articolo 574 del Testo Unico, riguardante esclusivamente il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, è stata trasfusa una norma originariamente dettata dall'art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312 s

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