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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Capo III - Diritti e doveri

Sezione III - Riconoscimento dei servizi 790

Art. 570 - Periodi di servizio utili al riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.

2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.

790

A norma dell'art. 23, comma 5, della legge 23.12.1994 n. 724, i provvedimenti aventi effetto sul trattamento economico, ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento di servizi e la ricostruzione e progressione di carriera, nonché quelli che saranno individuati da apposito regolamento ministeriale, relativi al personale a.t.a., docente ed educativo sono di competenza del capo di istitut

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