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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Capo II - Reclutamento

Art. 555 - Commissioni

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono così composte:

a) per la quinta qualifica: di un presidente scelto tra gli impiegati con qualifica di dirigente, e di altri due membri di cui uno preside, direttore didattico o rettore e l'altro docente d'istituto di istruzione secondaria superiore delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

b) per la IV qualifica: di un presidente, scelto tra i presidi, direttori didattici o rettori e di altri due membri, di cui uno impiegato con qualifica non inferiore alla ottava dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e l'altro appartenente alla corrispondente qualifica del personale A.T.A., con almeno cinque anni di anzianità.

2. Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere il componente della commissione appartenente al personale A.T.A. è sostituito da un sanitario designato dalle competenti autorità sanitarie.

3. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono espletate da un impiegato con qualifica non inferiore alla sesta dell'amministrazione scolastica centrale e periferica.

4. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.

5. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorsi di ammissione agli

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