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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Capo II - Reclutamento

Art. 550 - Disciplina regolamentare

1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 41 759 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono disciplinati:

a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;

b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego;

d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste dalla legge;

e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.

2. In attesa dell'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli che seguono. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

3. Le nomine, da conferire a seguito delle procedure concorsuali, sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'articolo 548, comma 6; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

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