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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Capo I - Aree funzionali - ruoli

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 548 - Organici 756

1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale A.T.A. delle scuole ed istituzioni educative sono determinate dai provveditori agli studi entro il 31 marzo di ogni anno, tenuto conto del numero delle classi e corsi che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo. In attesa della revisione prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la determinazione è effettuata sulla base delle prescrizioni della tabella 3 allegata al presente testo unico e secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza emanata d'intesa con il Ministro del tesoro.

2. Il comma 1 si applica anche agli istituti statali per sordomuti di cui all'articolo 322.

3. È fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici determinati sulla base dei criteri previsti dalle tabelle allegate al presente testo unico.

4. A carico degli inadempienti si applicano le norme dei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del D.Lgs.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207. 757

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