IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo VI - Personale docente ed educativo non di ruolo

Sezione III - Retribuzione ed assenze

Art. 528 - Retribuzione supplenze temporanee

1. La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata, spetta limitatamente al servizio effettivamente prestato. 738

2. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell'anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 dell'articolo 527 è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.

738

Comma corretto con avviso pubblicato in G.U. 21.11.1994, n. 272.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.