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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo VI - Personale docente ed educativo non di ruolo

Sezione II - Contenzioso amministrativo

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 525 - Commissione per i ricorsi 735

1. Presso ogni provveditorato agli studi sono istituite apposite commissioni competenti a decidere sui ricorsi di cui all'articolo 524, esclusi quelli previsti nel comma 6 di detto articolo. Tali commissioni sono composte:

a) per la scuola materna ed elementare, dal provveditore agli studi o da un impiegato di detto ufficio di qualifica funzionale non inferiore alla settima, da lui delegato, che la presiede, da un direttore didattico, da un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima o, in mancanza, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta, da due docenti della scuola materna e da due docenti della scuola elementare. Uno dei docenti della scuola materna ed uno dei docenti elementari debbono essere, ove possibile, supplenti annuali. Il direttore didattico e gli impiegati sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione, fra i docenti proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un direttore didattico, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla

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