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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo VI - Personale docente ed educativo non di ruolo

Sezione I - Supplenze

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 523 - Valutazione dei servizi 732

1. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed educativo, prevede una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni ordine e grado di scuola sia nei confronti del personale educativo.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo, e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, prestati senza demerito, dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico.

3. Analogamente è valutata l'attività svolta senza demerito come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettore di lingua italiana in università straniere, ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito presso università, istituti di istr

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