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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo V - Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione

Sezione I - Cessazioni

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 510 - Dimissioni 719

1. Le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1° settembre successivo alla data in cui sono state presentate.

2. Il personale di cui al presente titolo che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego non può revocarle dopo il 31 marzo successivo. 720

3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico. 721

4. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

5. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare.

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