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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo IV - Disciplina

Sezione II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure

Art. 508 - Incompatibilità 706

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside 707 , al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.

3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.

4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.

5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto

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