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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo IV - Disciplina

Sezione I - Sanzioni disciplinari 682

Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:

a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;

c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;

d) per abuso di autorità.

682

Le sanzioni previste nella presente Sezione sono quelle in vigore per il personale docente e per i dirigenti scolastici.

In materia di disciplina del personale scolastico si vedano anche: legge 4 marzo 2009, n. 15 ; decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ;

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