IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo III - Diritti e doveri

Sezione V - Doveri

Art. 491 - Orario di servizio dei docenti 677

1. Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario obbligatorio di servizio dei docenti è determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. L'orario di servizio per i docenti è costituito:

a) dalle ore da destinare all'insegnamento;

b) dalle ore riguardanti le attività connesse con il funzionamento della scuola.

3. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna è stabilito in 25 ore settimanali per le attività educative.

4. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola elementare è costituito di 24 ore settimanali di attività didattica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 131.

5. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica è di 18 ore settimanali.

6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.