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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo III - Diritti e doveri

Sezione III - Mobilità del personale direttivo e docente

Paragrafo VI - Disposizioni particolari

Art. 479 - Docenti in soprannumero 664

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 470, determina, con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 461 e seguenti, nonché delle norme recate, in materia, dai contratti collettivi.

2. Con la medesima ordinanza sono impartite disposizioni volte espressamente a disporre l'utilizzazione del personale soprannumerario di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti sino a dieci giorni.

3. Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero, purché sia provvisto di diploma di istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle scuole elementari. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo di studio, è utilizzato, sempre nel limite del soprannumero, nelle scuole medie e negli istituti e

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