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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo III - Diritti e doveri

Sezione III - Mobilità del personale direttivo e docente

Paragrafo VI - Disposizioni particolari

Art. 477 - Incarichi di presidenza 662

1. Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.

2. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore agli studi compila due distinte graduatorie:

a) sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

b) sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La domanda per l'iscrizione nelle suddette graduatorie può essere presentata al solo provveditorato agli studi della

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