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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo III - Diritti e doveri

Sezione III - Mobilità del personale direttivo e docente

Paragrafo II - Mobilità a domanda

Art. 465 - Trasferimenti provinciali e interprovinciali 640

1. Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1, i trasferimenti nell'àmbito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.

2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.

3. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo e del personale educativo.

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