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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo III - Diritti e doveri

Sezione II - Utilizzazione ed esoneri

Art. 455 - Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo 627

1. L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonché di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre attività previste dai successivi commi. Relativamente alle attività previste dai commi 7 e 11, l'utilizzazione è consentita nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'utilizzazione dei docenti delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell'àmbito del distretto o dei distretti viciniori;

c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al comma 7;

d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;

e) sostituzione dei docenti impegnati

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