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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo II - Reclutamento

Sezione VIII - Organici

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 445 - Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica 611

1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, le dotazioni organiche sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione di un incremento percentuale medio del 3 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle dotazioni organiche dell'anno scolastico precedente.

2. La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del 1° comma è ripartita dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola in relazione alle specifiche esigenze.

3. La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata è effettuata per classe di concorso su base regionale.

4. La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del presente articolo costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del personale docente.

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