Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo II - Reclutamento
Sezione VIII - Organici
[ARTICOLO ABROGATO]
1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, le dotazioni organiche sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione di un incremento percentuale medio del 3 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle dotazioni organiche dell'anno scolastico precedente.
2. La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del 1° comma è ripartita dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola in relazione alle specifiche esigenze.
3. La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata è effettuata per classe di concorso su base regionale.
4. La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del presente articolo costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del personale docente.
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