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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo II - Reclutamento

Sezione VIII - Organici

Art. 441 - Istituzione delle cattedre e posti orario 605

1. Negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purché nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa materia.

2. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili dei corsi serali. 606

605

Secondo la giurisprudenza, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e sulla base della duplicità di fonti normative regolatrici (talune di derivazione pattizia, almeno per il personale dipendente cd. privatizzato), è possibile distinguere tra atti denominabili di macro-organizzazione , adottati ai sensi de

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