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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo II - Reclutamento

Sezione VI - Norme sulle commissioni di concorso

Art. 434 - Esonero dall'insegnamento

1. Il personale direttivo e docente nominato presidente o componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami o per soli titoli, può essere esonerato, a domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni.

2. Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale docente, eventualmente esonerato, che nel corso dell'anno scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.

3. Il posto occupato dal personale esonerato è conferito come supplenza di durata pari al periodo dell'esonero.

4. Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

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