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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo II - Reclutamento

Sezione V - Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano

Paragrafo I - Scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia

Art. 426 - Bandi di concorso e commissioni esaminatrici

1. I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

2. Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede, con atto avente carattere definitivo, anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.

3. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, sono fo

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