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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo II - Reclutamento

Sezione IV - Reclutamento del personale ispettivo

Art. 421 - Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono composte da:

a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino un insegnamento compreso nel settore disciplinare di cui trattasi;

b) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente;

c) un ispettore tecnico.

2. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.

3. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

4. Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1.

5. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive modif

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