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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo II - Reclutamento

Sezione III - Reclutamento del personale direttivo 593

Art. 414 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale direttivo sono nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono composte da:

a) un docente universitario, con funzione di presidente;

b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso;

c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;

d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente.

2. I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova, compresi in appositi elenchi.

3. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.

4. Gli elenchi sono compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

5. L'inclusione negli elenchi è effettuat

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