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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo II - Reclutamento

Sezione III - Reclutamento del personale direttivo 590

Art. 411 - Scuole secondarie superiori

1. Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi quelli di cui al comma 3, sono ammessi i docenti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché i docenti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo.

2. Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei Convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituto o scuola, cui si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.

3. Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste

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