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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo IX - Riconoscimento dei titoli di studio e scambi culturali

Capo I - Riconoscimento dei titoli di studio

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 380 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali 544

1. I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali d'istruzione secondaria superiore.

2. Gli interessati devono esibire un attestato dell'autorità consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o di congiunto degli stessi.

544

Articolo abrogato dall'art. 13, L. 25 gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005.

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