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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VIII - Istruzione non statale 536

Capo VI - Accademie di belle arti

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 376 - Riconoscimento 537

1. Gli istituti mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti forniti di personalità giuridica possono ottenere il pareggiamento delle accademie di belle arti statali o il riconoscimento legale. Le relative condizioni e modalità sono stabilite con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

536

L'art. 1, comma 7, della L. 10.03.2000, n. 62 ha previsto il superamento delle disposizioni del Testo Unico approvato con d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie .

L'art. 1-bis del d.l. 5.12. 2005, n. 250 come conv. con modif. da L. 3.2. 2006 n. 27 ha disposto che le scuole non statali, di c

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